Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici

Data di pubblicazione:
06 Febbraio 2023
Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici

Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.
Il Codice del Commercio, legge regionale n. 62/2018, regola la materia agli articoli 47-50. 

L’attività di somministrazione è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali (art. 48 L.R. 62/2018) ed è soggetta al possesso dei requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 49 L.R. 62/2018), dei requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018) e dei requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018).

L’apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale STAR utilizzando il codice attività 56.101R. 
E’ previsto il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP, pari a 50,00 (€ 40 per la SCIA + € 10 per l’endo-procedimento di “notifica sanitaria”) da effettuare esclusivamente tramite il sistema PagoPa. La ricevuta del pagamento deve essere caricata sul portale STAR durante la procedura.
E’ previsto, inoltre, il pagamento dei diritti Asl pari a 20 euro, da pagare tramite bonifico. La ricevuta del pagamento deve essere caricata sul portale STAR durante la procedura.

La documentazione da presentare è:
•    la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR e che svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS;
•    la notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa dal SUAP alla ASL;
•    la comunicazione per la vendita al minuto di bevande alcoliche, che sarà trasmessa dal SUAP alla Agenzia delle Dogane.
Le attività di somministrazione possono distribuire anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

Requisiti di ordine morale 
I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti coinvolti nell’attività: titolare, legale rappresentate, preposto, soci con poteri di rappresentanza. 

Requisiti soggettivi professionali
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

E’ obbligatorio il possesso di uno tra i seguenti:

  1.  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano;
  2. avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e similari) e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

Sanzioni
Qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente. 

Attività di somministrazione temporanea 

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande è disciplinata dal Codice del Commercio della Regione Toscana (art. 52, l.r. 62/2018).
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore. Non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, fatta eccezione per quelle svolte in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale, dalle pro-loco o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico.

Le attività economiche che svolgono attività di somministrazione debbono presentare istanza al SUAP, esclusivamente tramite il portale telematico regionale STAR (CAT. STAR: 56.40.01R). Dal 1 gennaio 2024 anche le associazioni e gli enti del terzo settore che in occasione di particolari eventi o manifestazioni, esercitano attività di somministrazione debbono presentare apposita istanza esclusivamente tramite il portale telematico regionale STAR come sopra indicato.

Per le attività economiche:
L’attività di somministrazione temporanea:
•    può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui si svolge;
•    non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori;
•    non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici;
•    è soggetta alla notifica sanitaria di cui all’art 48 comma 3 LRT 62/2018 (Reg,CE/852/2004);
•    è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della LRT 62/2018;
•    non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi, fatta eccezione per le sagre

L'attività temporanea di somministrazione effettuata nelle manifestazioni fieristiche NON rientra nella disciplina di cui all’art. 52 della L.R. n. 62/2018. 

L'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale Star (CAT. STAR: 56.40.01R). L’istanza deve contenere la SCIA, l’autodichiarazione del possesso dei requisiti e la notifica sanitaria che il SUAP tramette alla ASL. 

E’ previsto il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP, pari a € 30,00 (€20 per la SCIA temporanea + € 10 per l’endo-procedimento di “notifica sanitaria”) da effettuare esclusivamente tramite il sistema PagoPa a cui è possibile accedere dal sito internet del Comune. La ricevuta del pagamento deve essere caricata sul portale STAR durante la procedura di comunicazione.
E’ previsto, inoltre, il pagamento dei diritti Asl, pari a € 20,00 da pagare tramite bonifico la cui ricevuta deve essere allegata alla pratica. 
In caso di pubblico spettacolo si deve procedere a presentare la relativa modulistica come meglio specificato nella sezione “Attività di pubblico spettacolo”.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 06 Giugno 2024