Attività di pubblico spettacolo

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023
Attività di pubblico spettacolo

L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo può essere definitivo oppure temporaneo.

È autorizzata in modo definitivo, ad esempio, l'attività di pubblico spettacolo di un teatro al cui interno si possono svolgere rappresentazioni teatrali in modo continuativo. Sono invece di carattere temporaneo quelle attività di pubblico spettacolo realizzate per uno o più giorni per le quali di volta in volta è necessaria l’autorizzazione e la verifica dell'agibilità del luogo allestito per la realizzazione dell'evento.

L'organizzazione di manifestazioni di spettacolo e intrattenimento è soggetta al rispetto di quanto previsto dal “Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza” (R.D. 18 giugno 1931 e s.m.i.). La legge prevede che non si possano dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, spettacoli o trattenimenti senza autorizzazione delle autorità locali. In alcuni casi previsti specificatamente dalla legge l’autorizzazione è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

N.B.: Gli spettacoli e i trattenimenti effettuati all’interno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in forma “accessoria” e complementare rispetto all’attività principale di somministrazione non necessitano di alcun adempimento amministrativo.
A titolo solamente esemplificativo si considerano accessori all’attività di somministrazione gli spettacoli e i trattenimenti in cui non sono previsti: pagamento di un biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni, attività danzante, esibizione di complessi musicali o artisti di fama, rilevante partecipazione di pubblico, allestimenti di sale o spazi appositi, ampia pubblicizzazione dell’evento.

SCIA o Richiesta di Autorizzazione?
La SCIA si presenta per: 
-    attività temporanea di pubblico spettacolo che si svolge con un massimo di 200 partecipanti e con conclusione entro le ore 24.00;
E’ richiesta l’Autorizzazione per:
-    attività temporanea di pubblico spettacolo che si svolge con un massimo di 200 partecipanti e con conclusione oltre le ore 24.00;
-    attività temporanea di pubblico spettacolo con oltre 200 partecipanti;
-    attività permanente di pubblico spettacolo come quella svolta ad esempio da un teatro oppure all’interno di un locale se deve realizzarsi in modo continuativo.

Come si calcola il numero dei partecipanti?
La misura massima delle 200 persone non si riferisce alla partecipazione prevista o prevedibile all'evento, bensì alla oggettiva capienza dell'impianto/luogo dove l'evento si svolgerà. In caso di evento all'aperto, la capienza massima può essere determinata, previa chiara delimitazione dell'area, sulla base dei criteri riportati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 19.08.1996 (0,6 persone/mq al chiuso, 1,5 persone/mq all'aperto).

Quali documenti presentare?
Richiesta di autorizzazione:

  •  nel caso in cui si debba presentare domanda di autorizzazione, l’istanza deve pervenire al Comune sede dell’evento o del locale di pubblico spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Insieme all’istanza deve essere anche inviata richiesta del parere obbligatorio della “Commissione comunale di pubblico spettacolo”, la quale attesterà, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., l’esistenza di condizioni generali di sicurezza verificate sulla base dell’esame del progetto dell’evento e del successivo sopralluogo.

Segnalazione Certifica di Inizio Attività (SCIA):

  • nel caso in cui si debba presentare al Comune una SCIA la comunicazione ha efficacia immediata. Si consiglia di presentare le comunicazioni almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’attività al fine di consentire agli Enti interessati di prenderne visione con un congruo anticipo. 

In caso di SCIA il parere della Commissione comunale di pubblico spettacolo è sostituito da una relazione tecnica asseverata da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri (asseverazione tecnica) corredata dalle dichiarazioni di corretto montaggio e del collaudo del palco e delle strutture, corredate dalle dichiarazioni di installazione a regola d'arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato.

Sia nel caso di domanda di autorizzazione sia nel caso di SCIA, è obbligatorio presentare:
-    piano di sicurezza e gestione delle emergenze (safety and security);
-    piano anticontagio Covid (fino a che sono in vigore le disposizioni anti-Covid);
-    planimetria generale e planimetrie di dettaglio;
-    piano sanitario

Questi documenti devono essere trasmessi, oltre che al Comune sede dell’evento di pubblico spettacolo, alle seguenti autorità/Enti: Prefettura, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Comando provinciale dei Carabinieri, Comando Carabinieri di Terranuova Bracciolini.
I documenti di cui sopra, con una nota di preavviso e programma dell’evento, debbono essere inviati alla Questura, almeno tre giorni precedenti allo svolgimento della manifestazione
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Scarica la richiesta di pubblica manifestazione 
 

I documenti di cui sopra, con una nota di preavviso e programma dell’evento, debbono essere inviati alla Centrale operativa 118 con un termine di preavviso variabile in relazione al livello di rischio dell’evento determinato nel piano di sicurezza, come indicato dalla tabella seguente.

Livelli di rischio Punteggio Termine di preavviso a Centrale operativa 118
Rischio molto basso / basso < 18 15 giorni
Rischi moderato / elevato 18 – 36 30 giorni 
Rischio molto elevato 37 - 55 45 giorni


Come e dove presentare la modulistica?
La domanda di Autorizzazione o la SCIA devono essere presentate al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), con la documentazione necessaria, esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale Star
Si precisa che per le attività di pubblico spettacolo temporaneo deve essere utilizzato esclusivamente il codice attività 90.04.04R. Per le attività di pubblico spettacolo che si svolgono su area pubblica è necessario presentare anche la domanda di occupazione di suolo pubblico congiuntamente alla SCIA o alla domanda di Autorizzazione.
E’ sempre richiesto il pagamento dei Diritti SUAP che per la SCIA sono pari a 40,00 euro e per l’Autorizzazione a 100,00 euro a cui si aggiungono n. 2 marche da bollo da 16,00 euro. In caso di Autorizzazione, e quindi parere della “Commissione comunale di pubblico spettacolo”, è dovuto anche il pagamento dei Diritti Asl, degli oneri per i lavori della Commissione, dei Diritti servizio ambiente.
Il pagamento deve avvenire esclusivamente attraverso il sistema PagoPa a cui ci si può collegare mediante il sito del Comune. La ricevuta deve essere inserita tra la modulistica presentata sul Portale telematico Star.

Se fosse prevista anche la somministrazione di alimenti e bevande?
Oltre alla documentazione inerente al pubblico spettacolo, è necessario presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), corredata da notifica d’inizio attività (N.I.A.) ai fini igienico- sanitari (art. 6 reg. CE n. 852/2004). Il SUAP comunale provvede alla trasmissione della N.I.A. alla A.S.L. per le prescritte verifiche (la S.C.I.A. e la N.I.A. non sono necessarie qualora la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata da operatori del commercio su area pubblica, regolarmente autorizzati). 
La somministrazione di bevande alcoliche deve avvenire nel rispetto dei limiti e dei divieti stabiliti dalle normative nazionali e dai regolamenti comunali in materia.

Quali adempimenti per attività rumorose?
Le attività rumorose sono disciplinate dall’apposito Regolamento Comunale. Per tutte le attività rumorose è indispensabile presentare, congiuntamente alla SCIA o alla richiesta di Autorizzazione, apposita documentazione comprovante il rispetto delle limitazioni previste nell’area interessata dall’evento o l’eventuale domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di legge, secondo quanto stabilito dagli artt. 12-13-14-15-16 del Regolamento Comunale.

Ai sensi del Regolamento sono da considerarsi manifestazioni o eventi rumorosi a carattere temporaneo quelli che necessitino per il loro svolgimento dell’utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive rumorose. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di diffusione musicale (sia riprodotta che dal vivo) esercitate all’aperto per periodi di tempo limitati a supporto dell’attività principale presso circoli privati, servizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti...), attività artigianali di produzione e vendita alimenti (ad esempio gelaterie, pasticcerie, pizzerie da asporto...). 

Ecco gli adempimenti necessari secondo le caratteristiche dell’attività:
•    Per le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo che sono individuate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica del territorio (art. 12 del Regolamento Comunale), il legale rappresentante della manifestazione o evento richiedente l'uso dell'area dovrà presentare, congiuntamente alla SCIA di pubblico spettacolo, la seguente documentazione sottoscritta dal Tecnico competente: 
-    una relazione che dimostri il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune nel disciplinare per l'area interessata; 
-    un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo. 
Qualora la manifestazione non possa rispettare le condizioni del disciplinare dovrà essere richiesta e acquista la deroga per le attività rumorose.
•    Per le attività rumorose che si svolgono al di fuori delle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica è necessario richiedere, congiuntamente alla SCIA o alla richiesta di Autorizzazione per la manifestazione, la deroga ai limiti di legge che può essere semplificata o non semplificata (artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale). 
•    La comunicazione di deroga semplificata deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività utilizzando il “Modello 3” allegato al regolamento. 
•    La domanda di deroga non semplificata deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’attività utilizzando il “Modello 4” allegato al regolamento.

Le attività temporanee svolte all’aperto presso pubblici esercizi (ristoranti, bar, club e circoli privati) possono essere autorizzate in deroga; non possono essere concesse deroghe semplificate per oltre 30 giorni e deroghe non semplificate per oltre 20 giorni nell’arco dell’anno con un massimo di 2 serate a settimana. Le attività che si svolgono al chiuso necessitano di autorizzazione in deroga non semplificate e possono essere autorizzate per un massimo di 5 serate l’anno.

Nella GU n. 303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonchè le proiezioni cinematografiche che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e ele ore 01:00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2.000 spettatori (il Milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle previste dichiarazioni, oltre da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno con il D.M. 19 agosto 1996.

Sono esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. 

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Ultimo aggiornamento

Giovedi 06 Giugno 2024