Una notte a Terranuova, divieto vendita bevande in contenitori di vetro e lattine 

Ordinanza valida per il giorno 14 giugno 2024 dalle 18 alle ore 02 del 15 giugno 2024

Data di pubblicazione:
11 Giugno 2024
Una notte a Terranuova, divieto vendita bevande in contenitori di vetro e lattine 

In occasione dell’evento “Una notte a Terranuova”, nell’ambito della kermesse Sport, shopping musica a Terranuova 2024, è stata pubblicata un’ordinanza in base alla quale venerdì 14 giugno 2024 dalle 18,00 alle ore 02,00 del 15 giugno 2024 nelle aree del Centro commerciale naturale nel comune di Terranuova Bracciolini, in particolare nell’area delimitata da Viale Piave, P.zza Trieste, P.zza Unità Italiana, Via XXII Luglio, nel tratto da Piazza Trieste a Via San Tito, Via S. Tito, P.zza S. Francesco, Via XXVII Aprile, nel tratto da Piazza Trento a Piazza San Francesco, e P.zza Trento, 
1. sono vietati:
- la somministrazione, la vendita per asporto, la detenzione o la cessione a qualsiasi titolo da parte di esercizi pubblici, compresi quelli temporanei, di esercizi commerciali in sede fissa, di attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, di titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in recipienti di vetro e in lattine di alluminio, anche ove erogate da distributori automatici. A tale proposito i gestori di
distributori automatici dovranno procedere in ogni misura ed adempimento necessario per impedire l’erogazione dei suddetti prodotti;
- il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;

2. sono consentiti:
- la commercializzazione, la detenzione ed il consumo di bevande in contenitori di carta o materiale  equipollente;
- la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti ai tavoli degli esercizi pubblici, compresi quelli dei pubblici esercizi temporanei esercitati dalle associazioni che organizzano la manifestazione ovvero la consumazione delle stesse in piedi presso il bancone dell’esercizio pubblico.

3. è fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi e coloro che sono addetti alla somministrazione:
- di vigilare affinché i consumatori non portino i bicchieri in vetro e altri analoghi contenitori, le bottiglie e le lattine, all’esterno del locale o dei tavoli di somministrazione;
- di esporre nell’esercizio in maniera ben visibile al pubblico dei sopraelencati divieti, che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

4. è fatto altresì divieto di:
- introdurre all’interno dei luoghi degli eventi valigie, trolley, bottigliette spray, oggetti da punta o taglio e qualunque altro oggetto pericoloso per l’incolumità propria o degli altri visitatori o tale da arrecare danno alle infrastrutture della manifestazione;
- utilizzare spray urticanti.
 

Ultimo aggiornamento

Martedi 11 Giugno 2024