Imu 2020, ecco l’informativa completa per il calcolo

Scadenza in arrivo il 16 dicembre per i contribuenti, relativamente al saldo IMU 2020

Data di pubblicazione:
14 Ottobre 2020
Imu 2020, ecco l’informativa completa per il calcolo

Il termine ultimo per il versamento della seconda rata a saldo è il 16 dicembre 2020.
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L’art 762 della legge n. 160/2019, stabilisce che in sede di prima applicazione dell’imposta per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere, calcolata sulla base delle aliquote applicate per l’anno 2019, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. 
A tal fine si invita alla consultazione della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18/03/2020 (https://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Circolare-n.1-DF-IMUChiarimenti/).

Per quanto riguarda la seconda rata la scadenza è fissata entro il 16 dicembre 2020. Il saldo dovrà essere corrisposto a conguaglio sulla base delle nuove aliquote Imu, che verranno deliberate dall’Ente per l’anno corrente entro il 30/09/2020.

Il versamento del tributo dovrà essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il codice catastale L123 ed i codici tributo sotto indicati: 
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 
3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE 
3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
3939 IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE
L’importo minimo dovuto è pari ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta sia al Comune, sia allo Stato, ove dovuta, su base annua e non alle singole rate di acconto e saldo, per ogni soggetto passivo. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi tel 0559194784-0559194728 o scrivere all’indirizzo mail tributi@comune.terranuova-bracciolini.ar.it

L’Imposta Municipale Propria (IMU) che i contribuenti sono tenuti a versare per l’anno 2020 è disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020). È confermato il presupposto oggettivo dell’imposta rappresentato dal possesso di immobili (fabbricati e aree edificabili), ribadendo l'esclusione dall’imposta per le abitazioni principali ad eccezione delle abitazioni di “lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che rimangono soggette a pagamento. 

Per fabbricato, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. a), L. 160/2019, si intende “l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”.
 
Per area edificabile, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. d), L. 160/2019, si intende “l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità”. 

A tal riguardo si rende noto che a decorrere dal 28.05.2019 (data di scadenza dei 5 anni dalla pubblicazione sul BURT dell’approvazione del Regolamento urbanistico), hanno perso efficacia le previsioni di trasformazione urbanistica soggette a Piano Attuativo di iniziativa pubblica e le previsioni soggette a Piano Attuativo di iniziativa privata, ove previste dal Regolamento Urbanistico, nel caso in cui alla sopracitata data non sia stato approvato il Piano Attuativo e non sia stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune.
Si precisa tuttavia che, in vigenza di Piano Strutturale che resta pienamente valido anche per le cosiddette “aree non pianificate”, i terreni ricompresi in dette aree sono imponibili ai fini IMU come aree edificabili e quindi soggetti al pagamento dell’imposta.
 

In allegato le aliquote Imu per l’anno 2020

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Ultimo aggiornamento

Martedi 28 Febbraio 2023