Ordinanza dell'amministrazione comunale riguardo:"norme comportamentali in merito alle attività in sede fissa ed attività commerciali su aree pubbliche"

...

17/09/2019

L'amministrazione comunale, in data 17/09/2019, ha emesso l'ordinanza N.153 che ha per oggetto:"FESTEGGIAMENTI DEL PERDONO 2019. NORME COMPORTAMENTALI IN MERITO ALLE ATTIVITA’ IN SEDE FISSA ED ATTIVITA’ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE".


CONSIDERATO che dal 20 al 24 Settembre 2019, si svolgerà l’annuale “Festa del Perdono”, per la quale
è prevista storicamente la presenza di migliaia di visitatori;
RITENUTO pertanto opportuno dettare e regolamentare con norme comportamentali da attuare per il
periodo interessato dai festeggiamenti le attività commerciali sia su area pubblica, sia in sede fissa;
VISTI i vigenti Regolamenti Comunali per il commercio su aree pubbliche e di Polizia locale;
VISTO l’art.107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267, T.U delle autonomie locali;

DA’ FACOLTA’


DALLE ORE 16,00 DI VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 24,00 DI MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019:
A TUTTI GLI ESERCENTI IN SEDE FISSA, PER L’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, DI POTER UTILIZZARE
LO SPAZIO ANTISTANTE IL PROPRIO NEGOZIO, LIMITATAMENTE AL MARCIAPIEDE, SENZA L’AUSILIO DI
GAZEBO, OMBRELLONI O ALTRE STRUTTURE CHE POSSONO PREFIGURARE L’ATTIVITA’ DI COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE, COSI’ COME PREVISTO AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 1 LETTERA S DEL
REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP) COME DA ULTIMO MODIFICATO CON D.C.C. N. 12 DEL 27/03/2018.
ORDINA
1. Agli operatori che si avvalgono della facoltà di cui al punto precedente di non occupare spazi maggiori
di quelli consentiti al fine di permettere lo svolgimento delle attività dei concessionari dei posteggi nella
fiera, fatto salve le specifiche concessioni di suolo pubblico rilasciate;
2. A tutti gli operatori commerciali in area pubblica l’osservanza delle seguenti disposizioni:
a. Gli operatori di via Ricasoli, via Garibaldi, Via Roma, viste le dimensioni di tali strade, dovranno
esercitare la vendita con l’ausilio del solo banco fatta eccezione per i posteggi riservati ai rivenditori di
porchetta o formaggio che potranno utilizzare appositi automezzi adibiti alla vendita;
b. I banchi posti in via Ciuffenna, via Garibaldi, via Bracciolini, dovranno essere rimossi il giorno di
martedì dalle ore 11,00 alle ore 16,30 per consentire il passaggio della gara ciclistica;
c. Occupare il posto loro assegnato ed esporre in modo ben visibile il cartello con i dati identificativi del
posteggio;
d. Non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né
occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in
concessione.
e. Curare che le tende di protezione al banco di vendita non vengano collocate oltre la superficie
assegnata.
La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere
collocata oltre la superficie assegnata.
f. L’accesso alla Fiera è consentito previa esibizione agli organi preposti al controllo per l’accesso all’area
fieristica e comunque ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza degli originali della Concessione,
del titolo abilitativo che provi la titolarità della stessa e della ricevuta corredata dalla ricevuta di
pagamento del canone annuale di posteggio
In caso di inottemperanza di quanto sopra, i banchi e gli automezzi degli inadempienti saranno rimossi
con spese a carico dei concessionari dell’area.

Per gli operatori del settore alimentare e/o somministrazione dovranno essere rispettate tutte le norme
igienico-sanitarie previste dalle vigenti leggi e regolamenti, a tutela della pubblica salute.
Dovrà inoltre essere rispettata la circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 3794 del
13/03/2014 in ordine alle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’istallazione e la gestione dei
mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi; si ricorda che chi fa uso
sul suolo pubblico di fiamma libera deve detenere massimo 75 kg di GPL, come previsto dalle linee
tecniche del VV.F.
Inoltre è vietato l’uso di dispositivi mobili destinati a produrre energia elettrica (generatori), ancorchè
istallati su aree private adiacenti la pubblica via.
In caso di inottemperanza, a quanto sopra prescritto, sarà applicata la sanzione amministrativa secondo
quanto previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/00.
Si avverte che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Francesca Neri, Responsabile Servizio
Attività Produttive.
È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento.