Informazioni

Data di pubblicazione:
31 Dicembre 2018

La TASI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), quale imposta facente parte, insieme all’IMU e alla TARI, della IUC, e successivamente modificata con il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68 e con la L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016). 

Il presupposto impositivo
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei terreni agricoli. Occorre precisare che l’abitazione principale è stata soggetta alla TASI negli anni 2014 e 2015, mentre la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ne ha previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratta sia dall’IMU sia dalla TASI. 
L’esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore, che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita dal Comune.
Quanto alla nozione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI, si deve far riferimento alla medesima definizione stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, che la individua nell’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2. Valgono, inoltre, le medesime ipotesi di equiparazione per legge o per regolamento comunale previste per l’IMU dallo stesso art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Soggetto passivo
La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante. I due soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del titolare del diritto reale.
Per il Comune di Terranuova Bracciolini, nel caso di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, l’ammontare complessivo del tributo (TASI) è dovuto:
-    Per il 15% dal detentore/utilizzatore dell'immobile
-    Per l'85% dal titolare del diritto reale
In caso di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (art. 1, comma 672 L. 147/2013).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (art. 1, comma 673, L. 147/2013).

Calcolo
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, che è la stessa prevista per il calcolo dell’IMU, l’aliquota stabilita dal comune per la specifica fattispecie.

Esenzioni
Le ipotesi di esenzione dalla TASI sono indicate nell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, che prevede, come per l’IMU, l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e per le fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), e i) del D.Lgs. n. 504 del 1992. 

Il versamento della TASI
I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento si effettua esclusivamente con il modello F24 (ordinario e/o semplificato) utilizzando il codice catastale del Comune di Terranuova Braccioli L123. Per consentire il versamento del tributo tramite modello F24 sono stati istituiti i seguenti codici tributo, da riportare nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI":
•    3958 - "TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
•    3959 - "TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1 c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
•    3960 - "TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1 c. 639, L. 147/2013 e succ. modif."
•    3961 - "TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1 c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
Con l'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze dal campo impositivo della TASI (Legge di Stabilità 2016), il codice 3958 verrà quindi utilizzato solo per eventuali versamenti con ravvedimento operoso.
 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 28 Marzo 2024