Informazioni

Data di pubblicazione:
31 Dicembre 2018

ll comma 738 dell'art. 1 dell'art. 1 della L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito la IUC ed ha istituito la Nuova IMU.

La nuova Imu è disciplinata dai commi 739-783 dell'art..1 della L. 160 del 27/12/2019.

Le scadenze per i versamenti sono fissate per l'acconto al 16 giugno e per il saldo al 16 dicembre.

L'imposta è dovuta su tutti gli immobili posseduti. Il comma 758 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha sancito l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti sul nostro territorio, in quanto il Comune di Terranuova Bracciolini è classificato interamente montano dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Non si applica altresì:

1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 

La Legge 29/12/2019 n. 160, art. 1, comma 747 prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limmitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita del Comune è ridotta ai sensi della Legge 29/12/2019 n. 160, art. 1, comma 760 è ridotta al 75%.

La Nuova IMU è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 1,00 ‰.

 CALCOLO DELL'IMPOSTA E SCADENZE
Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla base imponibile l'aliquota e l'eventuale detrazione.
L'acconto da pagare entro il 16 giugno è pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno precedente (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni), in proporzione alla quota di possesso. L'importo da versare a saldo è calcolato sulla base delle nuove aliquote che saranno deliberate per l'anno d'imposta, tenendo conto del periodo e della quota di possesso, detraendo quanto pagato in acconto.
L'imposta, salvo trattasi di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, deve essere versata interamente al Comune.
Sull'imposta dovuta per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, invece, deve calcolarsi la quota Stato pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota standard del 7,60 ‰ e la quota Comune pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune meno la quota Stato.
BASE IMPONIBILE
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori:
160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categarie A (esclusa A/10) e C/2, C6, C/7
140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
80 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
80 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10
65 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D (escluso D/5)
55 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1
- Fabbricati categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabilem calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione

Ultimo aggiornamento

Giovedi 28 Marzo 2024