STRANIERI

Data di pubblicazione:
06 Dicembre 2018

STRANIERO BENVENUTO TRA NOI !

La presenza sempre più considerevole di cittadini stranieri sul territorio italiano, rende necessaria l’attivazione di strumenti e iniziative finalizzate a rendere meno gravoso e più efficiente il rapporto tra questi e le Amministrazioni Pubbliche. Per questo vogliamo fornire al cittadino straniero alcune informazioni per ottenere l’ iscrizione nell’ Anagrafe della popolazione residente e per esercitare alcuni diritti che derivano dallo status di persona residente in un determinato Comune italiano.
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DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 06.02.2007 

Nella G.U. n. 72 del 27.03.2007 è stato pubblicato il Decreto Legislativo sopraindicato , sulla libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell' Unione e dei loro Familiari. Tale Decreto entrato in vigore dall' 11 aprile 2007 dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/38, la quale nel far venire meno la carta di soggiorno  quale titolo abilitatnte al soggiorno dei cittadini dell' unione presso gli stati membri.
Mentre per i primi tre mesi di soggiorno non sono previste condizioni o formalità, per i periodi di soggiorno superiori a tre mesi sono prescritte tre distinte procedure:

1) iscrizione anagrafica del cittadinio dell' Unione avente un autonomo diritto di soggiorno, 
2) iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell' Unione avente un autonomo diritto di soggiorno
3) iscizione anagrafica del familiare del cittadino dell Unione, non avente la cittadinanza di uno stato membro.


Il Decreto  legislativo disciplina anche :
La conservazione del diritto di soggiorno, il diritto di soggiorno permanente, l' acquisizione anticipata del diritto di soggiono permanente,misure di allontanamento, regime transitorio.
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IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Può essere richiesto

  • da tutti i cittadini extracomunitari entrati regolarmente in Italia nei casi previsti dalle vigenti norme in materia di immigrazione

Deve essere richiesto alla 

  • Questura della provincia nella quale lo straniero soggiorna entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, mediante modulo conforme al modello predisposto dal Ministero dell’ Interno, sottoscritto dal richiedente

La domanda deve essere corredata da

  • 4 fotografie formato tessera;
  •  passaporto o altro documento equivalente da cui risultino la nazionalità, la data, ed il luogo di nascita ( il visto di ingresso quando previsto)
  •  nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, la documentazione dalla quale risulti la disponibilità di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

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LA RESIDENZA

 

Può essere richiesta

  • da tutti i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità che abbiano fissato la loro dimora abituale (residenza) nel Comune.

Deve essere richiesto a

  • Ufficio Anagrafe del Comune sottoscrivendo un apposito modello

La domanda deve essere corredata da

  • Permesso di soggiorno/carta di soggiorno
  • Passaporto o documento equivalente
  • Atti originali, legalizzati nel paese di origine e tradotti in lingua italiana, comprovanti la composizione della famiglia, lo stato civile (coniugato, celibe o nubile, ecc.), salvo i paesi aderenti alle convenzioni internazionali.

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RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE

Deve essere resa

  • Personalmente presso l’ ufficio anagrafe del comune di residenza. presentando il nuovo permesso di soggiorno. Entro 60 giorni da rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero ha l’ obbligo di rinnovare tale dichiarazione . Nel caso di mancato rinnovo, il cittadino extracomuniario, invitato ad adempiere a tale obbligo , potrà essere cancellato per irreperibilità dall’ anagrafe della popolazione residente dopo i dovuti accertamenti.

Scarica il modulo: 
 -Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale  Scarica modulo dichiarazione rinnovo dimora abituale 
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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI

 Tutti i cittadini stranieri, iscritti in anagrafe, hanno il diritto di ottenere il rilascio delle certificazioni desumibili dagli atti anagrafici (certificato di residenza, di stato di famiglia, ecc.).

Per lo stato civile i cittadini stranieri possono ottenere copie conformi all'originale dell'atto iscritto e/o trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Terranuova Bracciolini.

 

Possono essere richieste

  • Da qualsiasi componente la famiglia e le richieste si effettuano presso lo sportello dell’ Ufficio Anagrafe

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LA CARTA D’IDENTITA’ 

 

Deve essere richiesta

  • Esclusivamente da cittadino interessato

Deve essere richiesta a

  • Ufficio Anagrafe del Comune con 3 fotografie uguali formato tessera ed esibendo il passaporto o altro documento equivalente in corso di validità

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L’ AUTOCERTIFICAZIONE


L’autocertificazione è una dichiarazione resa e firmata dall’ interessato che sostituisce a tutti gli effetti di legge le normali certificazioni.


Si può utilizzare

  • Esclusivamente nei casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (certificato di residenza, stato di famiglia, ecc)

Si può presentare

  •  A tutti gli uffici pubblici e a tutti i gestori di servizi pubblici (Enel, Publiacqua , ecc.). I privati possono o meno accettarla.

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IL MATRIMONIO

Dove rivolgersi

  • all’ Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, se entrambi i cittadini stranieri o uno solo di essi risiedono nel Comune
  • all’ Ufficio dello Stato civile di un qualsiasi comune italiano, se entrambi i cittadini stranieri non risiedono in Italia ( in questo caso non si effettuano le pubblicazioni matrimoniali)

La richiesta deve essere corredata da

  • passaporto o altro documento equivalente in corso di validità
  • estratto dell’ atto di nascita tradotto e legalizzato
  • nulla-osta al matrimonio rilasciato dalla competente autorità straniera (Consolato, Ambasciata, ecc.).

Celebrazione del matrimonio civile

Gli sposi, all’ atto della celebrazione del matrimonio civile, devono essere accompagnati da due testimoni e, se non conoscono la lingua italiana, da un interprete preventivamente nominato.
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ACQUISTO O RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La materia dei casi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana è molto ampia e vasta 

Chi può acquistare la cittadinanza italiana (alcuniesempi più comuni)

  • Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente in Italia da almeno 6 mesi ovvero, dopo tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale

La cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica

  • Allo straniero, residente legalmente in Italia da almeno tre anni, che sia nato in Italia o del quale uno dei genitori o degli ascendenti in linea retta di secondo grado sia stato cittadino italiano per nascita
  • Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno cinque anni dopo l’adozione
  • Allo straniero che ha prestato servizio anche all’ estero, per almeno cinque anni, alle dipendenze dello Stato
  • Al cittadino di uno stato membro della Comunità Europea , se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica
  • All’ apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica
  • Allo straniero che risiede legalmente dal almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista

  • Se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare
  • Se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica
  • Dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine

Ci si può rivolgere

  • Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo ( per l’ acquisto della cittadinanza)
  • All’ Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza ( per il riacquisto della cittadinanza)

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TRASCRIZIONE DI ATTI FORMATI ALL’ ESTERO

Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove risiedono, gli atti dello Stato Civile che li riguardano formati all’ estero.

La richiesta va presentata

  • all’ Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza unitamente all’ atto originale in lingua straniera presentato unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta da parte della competente autorità straniera.
  • La richiesta può essere presentata oralmente all'Uffiale di Stato Civile oppure per iscritto; in questo ultimo caso la domanda deve essere corredata di marca da bollo da € 16,00

Ultimo aggiornamento

Giovedi 28 Marzo 2024