Commercio imprenditori agricoli

Data di pubblicazione:
24 Gennaio 2024
Commercio imprenditori agricoli

L'imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività:
•    coltivazione del fondo,
•    selvicoltura,
•    allevamento di animali e attività connesse

dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (Art. 2135 Codice Civile).


Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio italiano, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nonché i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.


L'ammontare dei ricavi dai prodotti non provenienti direttamente dalla propria azienda nell'anno solare precedente non deve essere superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali e a € 4 milioni per le società. Nel rispetto di quanto sopra e le norme commerciali, è possibile vendere anche prodotti derivanti da altre aziende agricole.

Requisiti richiesti:
•    il possesso dei requisiti morali e antimafia; 
•    l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 in qualità di imprenditori agricoli; 
•    non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna; 


Ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" la vendita diretta può essere effettuata:
-su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola; 
-in locali aperti al pubblico; 
-tramite commercio elettronico; 
-in forma itinerante; 
-su area pubblica, dopo aver ottenuto l'assegnazione del posteggio; 
-in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.


 Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonchè il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati 

La vendita: 
-diretta in forma itinerante e del commercio elettronico possono essere esercitate a decorrere dalla data di invio di una segnalazione di inizio attività al Comune dove ha sede l'azienda; 
- per la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico occorre presentare una segnalazione indirizzata al Comune in cui si intende esercitare la vendita; 
-per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la SCIA deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.
Non è richiesta la segnalazione per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici e locali.


Documentazione da presentare:

Per iniziare l’attività di commercio l'imprenditore agricolo deve presentare al SUAP una segnalazione di inizio attività nelle fattispecie sopra citate esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.20.01R. unitamente alla Notifica Sanitaria, per il commercio dei prodotti del settore alimentare (endoprocediemento star Asl 90).
-il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP, pari a 50,00 (€ 40 per la SCIA più  € 10 per l’endo-procedimento ASL) da effettuare esclusivamente tramite il sistema PagoPa a cui è possibile accedere dal sito internet del Comune. La ricevuta del pagamento deve essere caricata sul portale STAR durante la procedura.

- il pagamento dei diritti di istruttoria dell’Asl, vedi le modalità e l’importo qui
 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 06 Giugno 2024