Attività di apicoltura

Data di pubblicazione:
28 Novembre 2023
Attività di apicoltura

L’attività di apicoltura è regolata dalla Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 recante “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura”. L’apicoltura imprenditoriale è considerata attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, è la conduzione zootecnica delle api per la produzione dei seguenti prodotti freschi: miele, cera d’api, pappa reale, polline, veleno d’api, api, api regine, idromele e aceto di miele; prodotti primari e come tali soggetti alle disposizioni di cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 852/2004.  L’attività può essere svolta mantenendo gli alveari in una collocazione fissa o spostandoli (nomadismo) in zone di pascolo, anche di proprietà altrui e/o in altri Comuni.

Attività di apicoltura a carattere commerciale

L‘esercizio dell’apicoltura come attività imprenditoriale è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUAP competente sulla sede legale dell'impresa o sulla residenza della persona fisica responsabile dell'impresa apistica, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 01.49.30. Il Comune provvede a trasmettere la pratica al Servizio Veterinario dell’Azienda Ausl la quale effettua la registrazione in banca dati apistica nazionale (BDA) e provvede ad attribuire il codice identificativo con le modalità di cui al d.m. salute 11 agosto 2014.

Requisiti richiesti:

Per l’esercizio dell’attività è richiesto il possesso dei requisiti morali -  non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente – e dei requisiti oggettivi – i locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ed essere conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici, gli arredi e le attrezzature.

Documentazione da presentare:

-modulo regionale in standard 2 di SCIA per avvio di attività di apicoltura, scaricabile come codice attività 01.49.03 tra gli endoprocedimenti “a – agricoltura, silvicoltura e pesca”

-il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP, pari a 50,00 (€ 40 per la SCIA + € 10 per l’endo-procedimento ASL) da effettuare esclusivamente tramite il sistema PagoPa a cui è possibile accedere dal sito internet del Comune. La ricevuta del pagamento deve essere caricata sul portale STAR durante la procedura.

- il pagamento dei diritti di istruttoria dell’Asl, da pagare tramite bonifico. La ricevuta del pagamento deve essere caricata sul portale STAR durante la procedura.

Attività di apicoltura a carattere non commerciale:

L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al D.M. salute 11 agosto 2014.
I servizi veterinari delle aziende USL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al D.M. 11 salute agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 06 Giugno 2024