Variazioni e cessazioni di attività

Data di pubblicazione:
18 Gennaio 2023
Variazioni e cessazioni di attività

Le variazioni intervenute nelle seguenti tipologie di attività ricomprese nel Codice regionale del Commercio (l.r. 62/2018):
•    commercio in sede fissa;
•    commercio su aree pubbliche;
•    distribuzione di carburanti;
•    edicole e vendita della stampa quotidiana e periodica;
•    somministrazione di alimenti e bevande.

che hanno ad oggetto: 
•    variazione del legale rappresentante;
•    variazione della denominazione;
•    variazione della ragione sociale;
•    variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali;
•    trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte.

devono essere obbligatoriamente comunicate al SUAP, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale regionale STAR, entro 60 giorni dalla variazione.

Per ottemperare all’obbligo di comunicazione è necessario accedere al sistema regionale STAR e selezionare il codice attività, scegliendolo tra quelli delle attività ricomprese nel Codice Regionale del Commercio; scegliere poi l'opzione Variazioni e, successivamente, precisare l'esatta tipologia della variazione che si intende comunicare e procedendo alla compilazione.

Per le variazioni è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria SUAP, pari a € 25,00, da effettuare esclusivamente tramite il sistema PagoPa a cui è possibile accedere dal sito internet del Comune. La ricevuta del pagamento deve essere caricata sul portale STAR durante la procedura di comunicazione. 

Le suddette variazioni non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La mancata comunicazione della variazione o il suo ritardo, oltre i 60 giorni previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 113, 114, 116, 118 della l.r. 62/2018, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo tra € 500 e € 3.000 per tutte le tipologie di attività sopra elencate, ad eccezione delle attività di commercio su aree pubbliche per cui l’importo della sanzione previsto è tra € 250 e € 1.500.

Le cessazioni delle seguenti attività ricomprese nel Codice regionale del Commercio (l.r. 62/2018):
•    commercio in sede fissa;
•    commercio su aree pubbliche;
•    distribuzione di carburanti;
•    edicole e vendita della stampa quotidiana e periodica;
•    somministrazione di alimenti e bevande.

devono essere obbligatoriamente comunicate al SUAP, esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale regionale STAR, entro 60 giorni dalla cessazione dell’attività.

Per ottemperare all’obbligo di comunicazione di cessazione attività è necessario accedere al sistema regionale STAR e selezionare il codice attività secondo la tipologia di attività produttiva e seguire la procedura indicata dal sistema. NON sono previsti diritti di istruttoria SUAP.

La mancata comunicazione della cessazione comporta il proseguimento di tutti gli obblighi relativi all’attività, anche in materia di tassazione, nonché l’assoggettabilità ad eventuali controlli. A titolo esemplificativo, l’attività rimane soggetta a: pagamento dell’imposta TARI, rispetto della normativa sanitaria, di sicurezza e antincendio, pagamento di eventuali imposte regionali etc.
Nei casi di cessione di azienda non è necessaria la comunicazione di cessazione. Sarà compito del nuovo titolare fare la comunicazione di subentro.

Per riprendere l’attività dopo la presentazione della notifica di cessazione occorre presentare nuova istanza di avvio dell'attività.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 06 Giugno 2024