Indicazioni per i soggiorni didattico educativi

Campeggi temporanei e soggiorni in accantonamento

Data di pubblicazione:
26 Luglio 2022
Indicazioni per i soggiorni didattico educativi

In base alle disposizioni previste dalla Regione Toscana per la realizzazione dei soggiorni estivi, i campeggi temporanei e i soggiorni in accantonamento possono svolgersi solo a seguito di autorizzazione concessa dall’amministrazione comunale territorialmente competente sulla base di una richiesta presentata almeno quaranta giorni prima del loro inizio.

Lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro sono regolamentati dalla Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84 che detta disposizioni per lo svolgimento in sicurezza e nel rispetto dei luoghi interessati.
La legge individua e disciplina due tipologie di soggiorni didattico educativi: 
a) i campeggi temporanei che possono avere una durata massima di venti giorni, come indicato nell’atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente, sono disciplinati all’articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42;
b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di venti giorni e siano realizzati in immobili dotati della abitabilità, aventi le caratteristiche della civile abitazione e con servizi igienici, bagni o docce previsti dalla legge, e sono regolati al  comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R.

Come chiedere l’autorizzazione al Comune?
Il legale rappresentante dell’ente o dell’associazione interessata, o suo delegato, deve presentare al Comune la domanda di autorizzazione, sulla base del modello (allegato C, presente in fondo alla pagina) della suddetta legge regionale, almeno quaranta giorni prima del loro inizio.
Nella richiesta di autorizzazione il richiedente è obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni individuate dalla legge indicate negli allegati A e B, pubblicati in fondo alla presente comunicazione.

La domanda, accompagnata dal pagamento di n. 2 marche da bollo, può essere presentata in formato cartaceo all’ufficio protocollo del Comune oppure firmata digitalmente e inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it

Il Comune ha trenta giorni di tempo per autorizzare o vietare lo svolgimento del soggiorno. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa. 

Il sindaco può procedere alla revoca dell’autorizzazione qualora accerti la violazione delle prescrizioni di legge e non sia stato ottemperato alla loro attuazione entro 48 ore dalla notifica inoltrata al responsabile del soggiorno.

Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l’autorizzazione non è richiesta, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

Sanzioni 
L’attività di soggiorno didattico educativo non autorizzata comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la chiusura del soggiorno. 
Nel caso in cui un ente o associazione reiteri la violazione nell’arco di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura di € 2.000,00. Al soggetto trasgressore è inibita l’autorizzazione all’organizzazione e allo svolgimento di soggiorni didattico educativi per almeno tre anni. 
Nel caso in cui un ente o associazione risulti, nell’arco di due anni, oggetto di una seconda revoca dell’autorizzazione, alla stessa è inibita l’autorizzazione all’organizzazione svolgimento di soggiorni didattico educativi per un anno.

Preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti 
Nell’ambito dei soggiorni didattico educativi le attività di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti si considerano analoghe all’autoconsumo familiare. I cibi, gli alimenti e le bevande preparati, conservati, manipolati nell’ambito dei soggiorni didattico educativi sono destinati al solo autoconsumo. È fatto divieto di cessione a terzi a titolo oneroso.
 

Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 06 Giugno 2024