
Con legge n. 374 del 1991 è stato istituito il Giudice di Pace che ha iniziato la sua attività a partire dal 1 maggio 1995 ed ha sostituito il Giudice Conciliatore il cui ufficio è stato abolito.
Il Giudice di pace dura in carica 4 anni e può essere confermato una sola volta. Un’ ulteriore nomina può avvenire dopo un periodo di 4 anni dall’ ultimo precedente incarico. In ogni caso al compimento di 75 anni, il Giudice di Pace cessa dalle funzioni.
Il Giudice di Pace appartiene all’ ordine giudiziario così come un magistrato ordinario: egli è, a tutti gli effetti, un giudice con competenze in materia civile, penale e amministrativa che ha lo scopo di ridurre il contenzioso giudiziario privilegiando la conciliazione e di offrire al cittadino un processo rapido ed economico